Scioglimento di un’associazione

  1. Convocazione di assemblea straordinaria con ad oggetto lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio;
  2. assemblea con cui i tre quarti degli associati deliberano lo scioglimento dell’associazione e a chi devolvere l’eventuale patrimonio residuo secondo quanto previsto nello statuto (in base al Codice del Terzo Settore va devoluto ad altro ente di terzo settore);
  3. se all’assemblea non si raggiungono le maggioranze prescritte ( ¾ degli associati), convocare un’altra assemblea di scioglimento per impossibilità sopravvenuta di raggiungere gli scopi associativi o causa venir meno di tutti gli associati;
  4. cancellazione del codice fiscale con modello AA5/6  tramite intermediario abilitato (per info contattare il Csv: nel caso si proceda tramite il Csv, occorre inviare il modello AA5/6 compilato e firmato, unitamente a copia di carta d’identità del presidente e scansione del verbale di scioglimento dell’associazione);
    Il modello AA5/6 va così compilato:
    – in alto, inserire il codice fiscale dell’associazione
    – quadro A: barrare la casella 3 (estinzione) riportando a fianco il codice fiscale dell’associazione e la data dell’assemblea di scioglimento dell’associazione che decreta l’estinzione
    – quadro B: compilare i dati identificativi (la natura giuridica è 12 per le associazioni non riconosciute, cioè senza personalità giuridica, e comitati; è 8 per le associazioni riconosciute, cioè con personalità giuridica); il codice attività lo trovate qui, le associazioni sono dal numero 90 in avanti: in particolare, quelli più comuni sono: 94.99.10; 94.99.20; 94.99.40; 94.99.50; 94.99.60; 94.99.90) e quelli relativi alla sede legale.
    – quadro C: compilare con i dati del presidente inserendo il codice carica 1
    – allegati: verbale di scioglimento e copia della carta d’identità del presidente
    – sottoscrizione del presidente con indicazione del suo codice fiscale
  5. chiusura conto e versamento del residuo a soggetto individuato.
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Per quanto riguarda il 5 per mille, non è necessario tenere in essere il conto corrente nel senso che, nel caso in cui prima dell’erogazione delle somme il soggetto abbia cessato la propria attività o non svolga più le attività che hanno costituito il presupposto per l’accesso al beneficio, le somme attribuite non dovranno essere erogate. Laddove, invece, le somme siano state già erogate, ma il soggetto prima dell’erogazione delle somme stesse risulti aver cessato l’attività o non svolgere più l’attività che dà diritto al beneficio, l’amministrazione competente, cioè l’Agenzie delle Entrate, dovrà procedere al recupero degli importi erogati.