Modifica della sede legale dell’associazione: adempimenti

In caso di modifica della sede legale di un’associazione di volontariato o di promozione sociale, occorre modificare lo statuto convocando un’assemblea straordinaria, a meno che sullo statuto non sia indicato:
– solo il comune in cui ha sede l’associazione e non l’indirizzo esatto della sede legale;
– che la modifica della sede nell’ambito dello stesso comune possa essere adottata solo con delibera dell’assemblea senza procedere a modifica dello statuto.

Esempio di clausola statutaria che prevede la modifica delle sede senza comportare modifica di statuto:
Eventuali modifiche della sede legale nell’ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell’assemblea dei soci e relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente. 

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Se mancano nello statuto le indicazioni sopra citate, lo statuto va modificato:
– occorre pagare imposta di registro (il pagamento è previsto solo per le associazioni di promozione sociale in quanto le associazioni di volontariato sono esentate) in banca o in posta compilando il modello F23 e pagando 200,00 euro (il codice tributo da indicare è 109T e nei dati anagrafici vanno inseriti i dati dell’associazione);
– il nuovo statuto e il verbale dell’assemblea straordinaria sono da registrare all’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data dell’assemblea straordinaria, tramite la compilazione del modello 69. Occorre andare all’Agenzia delle Entrate con il modello 69 compilato, la ricevuta del pagamento del F23 (solo per le aps), portando con sé 2 copie del nuovo statuto e 2 copie del verbale dell’assemblea straordinaria pinzate insieme, entrambe firmate da presidente e segretario: per le odv non si pagano bolli in virtù dell’articolo 82 del Codice del terzo settore; per le aps invece occorre 1 marca da bollo da 16 euro ogni 4 facciate da 25 righe l’una con data della costituzione o antecedente la costituzione su entrambe le copie di atto costitutivo e statuto;
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