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IL CAMBIO DI PRESIDENTE
In caso di cambio del presidente di un’associazione di volontariato o di promozione sociale occorre compilare e trasmettere entro 30 giorni dall’avvenuto cambio questo modello (AA5/6) all’Agenzia delle Entrate tramite consegna a mano o telematicamente tramite un intermediario abilitato.
Ecco i campi da compilare (in generale, le istruzioni per la compilazione di questo modello che si presta a diverse comunicazioni le trovate qui):
– in alto, prima del quadro A, mettere in apertura il codice fiscale dell’associazione
– quadro A relativamente alla variazione dati (il codice fiscale richiesto è quello dell’associazione e la data da indicare è quella in cui l’assemblea o il consiglio hanno deliberato il cambio)
– quadro B è da compilare con i dati dell’associazione; il numero della natura giuridica da indicare è solitamente il 12 (la natura giuridica non è sempre 12: se un’associazione di volontariato o di promozione sociale ha la personalità giuridica il codice è 8); il codice attività invece lo trovate qui, le associazioni sono dal numero 90 in avanti (in particolare, quelli più comuni sono: 94.99.10; 94.99.20; 94.99.40; 94.99.50; 94.99.60; 94.99.90)
– quadro C (il codice carica da indicare è 1)
– allegati (verbale assemblea o consiglio)
– sottoscrizione (il codice fiscale richiesto è quello del nuovo presidente)
– quadro delega da compilare nel caso in cui non riesca ad andare il presidente: può presentarsi altra persona dell’associazione con copia della carta d’identità del presidente
CASISTICHE
Fermo restando quanto stabilito nello statuto dell’associazione considerata, le casistiche riguardanti il cambio di presidente e di consiglio direttivo sono le seguenti:
– scadenza naturale del mandato di presidente e consiglio direttivo (in questo caso, bisogna convocare un’assemblea secondo le modalità previste dal proprio statuto (di solito è ordinaria) per procedere all’elezione dei nuovi componenti e/o del nuovo presidente
– dimissioni o altre cause di decadimento dall’incarico di un consigliere: il consigliere dimissionario deve comunicare tramite lettera scritta al consiglio direttivo le proprie dimissioni.
Successivamente, l’assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva oppure il consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti (salvo ratifica da parte dell’assemblea degli associati immediatamente successiva) che rimane in carica fino allo scadere dell’intero organo. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell’organo decada, l’assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo consiglio direttivo.
– dimissioni o altre cause di decadimento dall’incarico da presidente: il presidente dimissionario deve comunicare tramite lettera scritta al consiglio direttivo le proprie dimissioni, e può decidere di mantenere la carica di consigliere. A seconda dello statuto, il nuovo presidente potrà essere eletto direttamente dal consiglio direttivo oppure dall’assemblea.